Separazioni e scioglimenti o cessazioni degli effetti civili di matrimonio

Ultima modifica 20 settembre 2021

Quando un amore finisce: strade percorribili

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Quando due coniugi cessano di avere concordia nella coppia, non avendo avuto nessun esito i tentativi di riconciliazione, l'impianto giuridico italiano prevede la possibilità, al fine di tutelare il benessere psicofisico della famiglia, di far cessare il rapporto coniugale.
La conclusione del matrimonio prevede un doppio passaggio, in ordine cronologico, la separazione personale e lo scioglimento /cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio).

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In caso la decisione di terminare il matrimonio sia di uno solo dei coniugi si parla di separazione o divorzio giudiziale, che viene sempre risolto in sede giudiziale (Tribunale competente per residenza dei coniugi o di celebrazione del matrimonio).


In caso, invece, la decisione di terminare il matrimonio sia di entrambi i coniugi si parla di separazione o divorzio consensuale.
In questo caso se anche i coniugi hanno concordato unanimente le condizioni di scioglimento o separazione possono essere percorse diverse strade ovvero si puo' avanzare richiesta di separazione o divorzio presso diversi uffici.






1) presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune. Tale procedura e' attivabile nel caso non vi siano figli minori, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e senza stabilire condizioni patrimoniali. 







2) presso uno studio legale, con un avvocato per ogni coniuge. Procedura attivabile anche in caso di presenza di figli minori, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e di condizioni economiche quali traferimenti di beni immobili o registrati.






3) presso il Tribunale. Procedura attivabile in qualunque caso.



La scelta della procedura di accordo consensuale non e' solo a scelta libera dei coniugi interessati ma e' anche sottoposta a requisiti e condizioni imposti dalla legge.







Separazione o divorzio in Comune



Per poter attivare il procedimento di separazione o di scioglimento (in caso di matrimonio civile)/ cessazione degli effetti Civili del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario o celebrato con rito di una confessione religiosa riconosciuta dallo Stato Civile) o la modifica di condizioni di separazione o divorzio (gia' concordate ed omologate in precedenza) davanti all'Ufficiale di Stato Civile ovvero in Comune dovranno essere rispettate alcuni semplici requisiti oltre a quello di consensualita' dei coniugi:

1) NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (PS: sono considerati figli, i soli figli comuni agli stessi coniugi richiedenti, quindi vengono esclusi filgli avuti da altri rapporti)

2) l'accordo NON potra' contenere patti di trasferimento patrimoniale: potranno essere eventualmente inseriti nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio (non puo' invece essere prevista corresponsione in un'unica soluzione) oppure potra' essere inserita l'accordo di usufrutto o godimento di un bene (senza pero' trasferimento della proprieta' del bene stesso).

3) In aggiunta alle precedenti condizioni, nel solo caso di richiesta di ricevimento di domanda di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) dovranno essere rispettate determinate tempistiche decorrenti dalla data della precedente e necessaria separazione ovvero
- almeno sei mesi nel caso di precedente separazione consensuale, o
- almeno un anno nel caso di precedente separazione giudiziale.

Nella individuazione del Comune Competente a ricevere l'accordo potra' essere scelto:
o il comune di Celebrazione del matrimonio in forma civile,
o il Comune di celebrazione del matrimonio in forma religiosa,
o il Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero),
o il Comune di residenza di uno dei coniugi






Le fasi del procedimento:

1) prenotazione di appuntamento all'Ufficio di Stato Civile
tel. 0523/804025 oppure 0523/804004
email: anagrafe@comune.castellarquato.pc.it" class=linkf target='_blank'>anagrafe@comune.castellarquato.pc.it



2) il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ( vedi modulo dichiarazione separazione / scioglimento / cessazione del matimonio o modifica condizioni (<a 'https:="" drive.google.com="" file="" d="" 0bwlieuqd0vp6betkx2zqqjf0qzg="" view?usp="sharing'">vedi allegato) ed in quella sede dovranno corrispondere la cifra di Euro 16,00 quale diritto fisso di procedimento. In occasione della dichiarazione i coniugi concorderanno assieme all'Ufficiale di Stato Civile un nuovo appuntamento, da fissare dopo almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo stesso;

3) nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto (vedi modulo conferma di dichiarazione ).
La conferma dell'accordo fara' decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua dichiartazione (ovvero del primo appuntamento), di contro la mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, equivarra' a mancata conferma dell'accordo.