Cittadinanza italiana di cittadino straniero di ceppo italiano

Ultima modifica 20 settembre 2021

Cittadino straniero con origini italiane: come far riconoscere la cittadinanza italiana.

PREMESSA:

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioe' genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. Cio' vale sicuramente per la trasmissione della cittadinanza italiana da parte maschile, ovvero figlio/a di padre italiano è italiano/a. Discorsamente la trasmissione della cittadinanza italiana da parte femminile e' riconosciuta solo dal 01.01.1948 (entrata in vigole del Codice Civile repubblicano), pertanto figlio/a di madre italiana è italiano/a se nato dopo il 01/01/1948.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis e cioe' attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioe' chi nasce in quello Stato, ne e' cittadino). E' il caso dei Paesi del continente americano e di storia anglosassone.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana e' del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero iniziera' il procedimento presentando i documenti necessari.
Se la persona risiede all'estero e' l'Autorità consolare italiana competente per territorio.
E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.
Fondamentale e' che nessuno degli ascendenti abbia mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana (nella maggioranza dei casi se un italiano ha chiesto ed ottenuto la cittadinanza dello Stato ove vive, ha perso la cittadinanza italiana)



Procedura

Per promuovere l'istanza di riconoscimento della cittadinanza in Italia primo requisito indispensabile e' essere regolarmente residente in un Comune in Italia.
Per ottenere cio', essendo ancora cittadino/a straniero/a senza un permesso di soggiorno in corso di validita' ma con il solo passaporto con timbro di ingresso o dichiarazione di presenza resa in Questura, si dovra' seguire le procedure speciali suggerite dalla circolare del Ministero dell'Interno K28/1 del 4 aprile 1991, ovvero seguire la procedura qui esposta:

a) prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile presentando tutta la documentazione necessaria tradotta e legalizzata affinche' questi valuti preliminarmente la pratica e, nel caso fossero ci presupposti fissati dalla Legge, rilasci relazione/nota all'Ufficiale d'Anagrafe per favorire l'accoglimento della richiesta di iscrizione anagrafica



b) richiedere la residenza nel Comune seguendo la procedura prevista. Per approfondire consultare la pagine web relativa alla sezione: iscrizione anagrafica




c) accolta la richiesta di iscrizione anagrafica presentare apposita istanza di riconoscimento della cittadiananza italiana per discendenza. Tale istanza deve essere prodotta in carta resa legale (marca da bollo amministrativa). Qui puo essere scaricato l'apposito modulo per fare istanza


Tempi previsti per la conclusione del procedimento

Il tempi previsti per la conclusione del procedimento sono di 90 giorni dall'avvio del procedimento. Tuttavia i tempi potrebbero allungarsi nel caso la documentazione fosse particolarmente complessa da consultare o in caso di ritardo nella risposta da parte dei consolati italiani e stranieri da interpellare.


Documentazione da produrre

1 Passaporto con regolare visto (nei casi in cui cio' e' previsto) apposto dalla nostra Autorità all'estero. Il passaporto deve avere impresso nelle pagine interne il timbro d'ingresso in Italia apposto dalla nostra Polizia di frontiera nella frontiera italiana (cio' avviene in occasione di volo diretto da paese extra-Shenghen all'Italia). Nel caso l'arrivo in Italia sia avvenuto passando in precedenza da altro Paese dello spazio Schengen (ad esempio la Paesi Bassi, Germania, Spagna. ecc.), all'arrivo in Italia il cittadino (ancora) staniero dovra' entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza. L'apposizione del timbro di ingresso in Italia o, nel secondo caso, il possesso della dichiarazione di presenza resa in Questura da diritto al cittadino straniero di essere considerato regolarmente soggiornante per 90 giorni (3 mesi).

2 documenti di stato civile in copia integrale : nascita, matrimonio e morte (ovviamente solo per chi e' gia' deceduto), tradotti integralmente e legalizzati (o con apostille, per gli atti emessi in paesi che esentano dalla legalizzazione), di tutta la discendenza a partire dall'avo, cioe' l'ascendente partito dall'Italia, fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue.

3 certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo e' indicato sugli atti di stato civile italiani ed esteri). Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza in linea retta (trisavolo/a - bisavolo/a - nonno/a - genitore) o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli possa essere stato indicato sugli atti di stato civile).




Alcune precisazioni relative ai documenti di stato civile:
A) se rilasciati negli USA, debbono essere in "long form o "full form"; nel Brasile: "inteiro teor".


B) documenti tradotti e legalizzati. Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere; Legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell'Aja del 1961, che prevede l'Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.

C) nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il 'certificate of nonexistence of records' rilasciato dal 'US Department of Homeland Security' (in alcuni Stati americani viene chiamato 'U.S. Citizenship & Immigration Services' oppure 'U.S. Immigration and Naturalization Service' o similari), per i cittadini brasiliani e' rilasciato dal 'MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros', per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell'avo in tutte le sue possibili 'sfumature e storpiature' subìte dalla data di nascita al decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.