Unioni Civili
Ultima modifica 20 settembre 2021
L'atto di Stato Civile per coppie dello stesso sesso
Le coppie composte da persone dello stesso sesso hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione: la convivenza di fatto (per maggiorni informazioni clicca qui) e l'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui tratta questa sezione.
I requisiti per costituire un'unione civile
essere dello stesso sesso;
avere compiuto la maggiore età;
essere di stato libero;
non essere interdetti;
non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;
per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.
L'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con due diverse dichiarazioni rese di fronte all'ufficiale dello Stato Civile:
1) La dichiarazione di voler procedere a Unione Civile: una prima dichiarazione (scarica il modulo) resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti nella quale si annuncia reciprocamente la propria volonta di unirsi civilmente e si dichiara l'assenza di cause ostatitive. In questa occasione verrà concordato nuovo appuntamento per rendere la dichiarazione di costituzione di Unione Civile.
Infatti l'Ufficiale dello Stato Civile individuato dovrà curare l'istruttoria preliminare volta a verificare le dichiarazione rese e la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge ed inviterà le parti a comparire nuovamente aventi a lui nel termine di 15 giorni.
2) La costituzione dell'Unione Civile: nel termine convenuto tra le parti e l'ufficiale dello Stato Civile avrà luogo la seconda dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, ovvero la costituzione vera e propria dell'Unione Civile.
L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il servizio si svolge esclusivamente su appuntamento.
Luoghi dedicati
Le parti, in sede di istruttoria preliminare, possono scegliere di voler costituire l'unione civile senza alcuna formale cerimonia, presso l'Ufficio di Stato Civile, previo appuntamento in orario d'ufficio.
Qualora le parti volessero dare all'evento la forma di una cerimonia solenne, le sale messe a disposizione sono le seguenti:
- Sala Consigliare (sala a pagamento);
- Quadreria Municipale (sala a pagamento)
Per maggiori informazioni e relativi costi si prega di consultare l' apposita sezione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
D.M. 28 luglio 2016, Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
Circolare del Ministero dell'Interno 28 luglio 2016, n. 15, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante 'Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze'. Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.