Separazione dei beni
Ultima modifica 14 aprile 2021
SEPARAZIONE DEI BENI
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della Comunione dei beni (Comunione Legale). I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia al momento della richiesta di pubblicazioni sia dopo la celebrazione del matrimonio.
Se il matrimonio sarà celebrato con rito religioso la comunicazione va fatta al Ministro di Culto (Parroco, nel caso di matrimonio con rito cattolico-concordatario); se, invece, il matrimonio sarà celebrato con rito civile la scelta patrimoniale deve essere comunicata all'Ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione, la scelta può, comunque, essere comunicata entro la data della celebrazione.
Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo la celebrazione del matrimonio, la competenza è del notaio, che deve comunicare il cambiamento all'Ufficio di Stato Civile ove è avvenuta la celebrazione per permetterne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
NOTIZIE UTILI CIRCA COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI:
Separazione dei beni (art. 215 Codice Civile):
Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Comunione dei beni (art. 177 Codice Civile)
E' il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione (questo regime è stato introdotto dalla Riforma del diritto di Famiglia del 1975)
Fondo Patrimoniale (art. 167 Codice Civile)
Il Fondo Patrimoniale consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo che venga stabilito diversamente nell'atto costitutivo. E' bene ricordare che: il fondo patrimoniale a favore dei minori rimane anche se i coniugi divorziano, finchè il minore non raggiunge la maggiore età.